PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, cessati dal servizio tra il 1o dicembre 1984 e il 30 novembre 1994, i quali non abbiano presentato, entro il 30 settembre 1994, domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita o dell'indennità di anzianità con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, sono riaperti i termini per la presentazione della relativa domanda, con la scadenza, improrogabile e definitiva, di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Ai pensionati di cui al comma 1 e ai loro eventuali legittimi eredi la prestazione deve essere erogata entro l'anno 2007.
      3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.